Art. 4.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati agli articoli 5, 16, 19, 20 e 21, uno o più decreti legislativi, nel contesto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alla relativa normativa di attuazione, nonché delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione:

          a) per la disciplina dello statuto dei docenti di ogni ordine e grado di scuola e del personale educativo;

          b) per l'istituzione del servizio ispettivo tecnico nazionale;

          c) per la riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche;

          d) per la disciplina dello statuto dei discenti.

 

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